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Notizia del 12/10/2017

Registro degli esposti: dal 12 ottobre si passa alla modalità telematica

La data del 12 ottobre 2017, quale avvio del SINP (Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione), segna concretamente l’inizio per i datori di lavoro di effettuare la comunicazione relativa ai lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni e agli agenti biologici attraverso la modalità telematica, predisposta dall’INAIL.

Una comunicazione che, per il tramite dell’Istituto, confluendo nel SINP, permetterà agli ispettori delle ASL di poter accedere in qualsiasi momento a tali informazioni, ampliando così il sistema di prevenzione e monitoraggio dei lavoratori esposti.

A fronte di tale importante novità, è opportuno comunque precisare che non muta, e si conferma, quanto previsto agli artt. 243, comma 1 e 280, comma 2 del DLGS 81 del 2008 s.m., in base ai quali a carico dei datori di lavoro sussiste l’obbligo di far accedere gli RSPP e gli RLS (nella loro duplice tipologia: aziendali e territoriali) alle comunicazioni effettuate relative ai lavoratori esposti, sia per quanto riguarda gli agenti cancerogeni che biologici. A garanzia di tale disposizione, difatti, l’INAIL ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di stampare i moduli contenenti le comunicazioni, tenuto conto che il codice telematico di accesso azienda è riservato al datore di lavoro.

Il passaggio dalla modalità cartacea dei registri degli esposti a quella informatizzata non prevede alcuna perdita di informazioni, tenuto conto che quanto disposto non ha subito modifica alcuna. Pertanto nelle schede di comunicazione informatizzate è previsto che il datore di lavoro indichi per ciascun esposto l’attività svolta, l’agente cancerogeno (o mutageno) e biologico utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

Fattore positivo, in questo senso, favorito dalla modalità informatizzata, l’elenco già preordinato nel modulo da compilare degli agenti cancerogeni o mutageni e biologici per i quali le disposizioni normative prevedono il sottoporre gli esposti a sorveglianza sanitaria e, pertanto, a relativa comunicazione.

A rimanere invariato è anche l’obbligo a carico del medico competente di istituire e aggiornare per ciascun esposto una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. c).

A cura, invece, del datore di lavoro resta confermato l’obbligo di comunicare ai lavoratori interessati, dietro loro richiesta, le relative annotazioni individuali trasmesse e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.



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