Modello 231

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale per le aziende e gli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito. Ciò ha portato a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, perciò, gli interessi economici dei soci.
Il medesimo decreto legislativo ha riconosciuto efficacia esimente ai fini della responsabilità degli enti, all’adozione di un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in sigla, MOG).
L’efficace adozione e l’effettiva attuazione del modello organizzativo garantiscono, perciò, anche in sede legale, la tutela della responsabilità amministrativa della Società con il relativo patrimonio economico.
 
La struttura di un Modello di organizzazione, gestione e controllo risulta per molti aspetti assimilabile a quello di un Sistema di Gestione, per cui risulta anche possibile integrare tra di loro i due strumenti.
 
La definizione del Modello richiede alcuni passaggi obbligati:
  • La valutazione del rischio di commissione del singolo reato all’interno dell’azienda,
  • La definizione dei principi di riferimento per quanti operano all’interno dell’azienda (Codice Etico),
  • L’identificazione delle misure atte a ridurre o eliminare il rischio di commissione dei reati individuati; tali misure devono tradursi in protocolli/procedure in cui si stabiliscono le modalità di lavoro all’interno dell’azienda, e in un documento di riferimento in cui tali misure sono sintetizzate, ordinariamente conosciuto con il nome di “Modello”
  • L’identificazione di un cosiddetto Organo di Vigilanza: si tratta di un organo composto da una o più persone, identificate dall’organo amministrativo dell’azienda, che ha il compito di vigilare sull’effettiva ed efficace attuazione delle misure di tutela definite.