Valutazione del rischio di incendio

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

In servizio risulta strutturato nel seguente modo:
 
A) Valutazione del rischio incendio:
Sopralluogo in azienda, unitamente al responsabile del servizio e delle strutture interne di protezione e prevenzione, e valutazione del rischio incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato I del decreto;
Individuazione di ogni pericolo d’incendio e delle fonti potenziali di rischio presenti in tutte le fasi lavorative (sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono facilitare la propagazione dell’incendio), con conseguente classificazione del livello di rischio di incendio dell’azienda in una delle categorie indicate dal D.M. 10/03/98 (1.2-1.4, all. I) ;
Individuazione dei soggetti esposti e dei relativi livelli di esposizione, anche considerando rischi specifici;
Eliminazione o riduzione dei pericoli e valutazione del rischio residuo di incendio;
Verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio;
Classificazione dell’attività in relazione alle categorie indicate nel decreto: livello di rischio elevato, medio o basso.
 
B) Redazione del piano di emergenza:
L’esito della valutazione del rischio di cui al punto A) porta alla redazione del piano di emergenza in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del decreto;
Il piano di emergenza conterrà:
le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate;
le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco;
le persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
Elaborazione di tavola grafica dell’attività con evidenza dei percorsi di evacuazione, dei dispositivi di protezione attiva installati, delle procedure di emergenza, delle norme di comportamento, etc.
 
C) Designazione degli addetti:
Assistenza nelle procedure di designazione degli addetti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs.626/94, all’art.4, comma 5, lettera a).
 
D) Registro dei controlli:
Predisposizione del registro dei controlli per la sicurezza antincendio redatto ai sensi dell’art. 4 del M. 10 marzo 1998 e dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 con indicazioni in merito alla compilazione e alla registrazione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio. Indicazioni e informazioni circa l’effettuazione di tali controlli nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.