Valutazione del rischio di incendio

Decreto Ministeriale 03.09.2021

Il D.Lgs. 81/2008 prevede quale obbligo del datore di lavoro e del dirigente l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro. 

In particolare, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori secondo l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, di cui al D.M. 03.09.2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

 Il Servizio proposto da Sintex ha lo scopo di individuare le misure che il Datore di Lavoro ha adottato al fine di:

  • ridurre il rischio di incendio relativo all’attività;
  • classificare il rischio di incendio residuo;
  • ulteriori misure di sicurezza antincendio individuabili.

 

Il Servizio tecnico risulta strutturato nel seguente modo:

  • sopralluogo in azienda unitamente al rappresentante aziendale.
  • identificazione dei pericoli d’incendio e delle fonti potenziali di rischio presenti nelle fasi lavorative (sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono facilitare la propagazione dell’incendio).
  • identificazione dei soggetti esposti e dei relativi livelli di esposizione, anche considerando rischi specifici.
  • verifica delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda per l'eliminazione o riduzione dei pericoli e valutazione del rischio residuo di incendio.
  • identificazione delle periodicità di controllo previste per le misure di protezione antincendio presenti in azienda.
  • verifica di nomina e formazione ricevute dagli addetti aziendali incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.
  • individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
  • classificazione del livello di rischio di incendio dell’azienda in relazione alle categorie indicate nel decreto D.M. 03.09.2021 (livello di rischio basso o “non basso”).
  • verifica presenza del documento di valutazione del rischio esplosione, con analisi della coerenza rispetto a quanto emerso nel processo di valutazione del rischio di incendio.
  • redazione del documento specifico di valutazione del rischio incendio, in conformità ai criteri di cui al D.M. 03.09.2021, con riferimento all’applicazione dell’allegato I (“Minicodice”) per attività a “basso rischio” e del D.M. 03.08.2015 (“Codice di Prevenzione Incendi”) per le restanti attività.

Redazione del piano di emergenza

Decreto Ministeriale 02.09.2021

Il D.Lgs. 81/2008 prevede quale obbligo del datore di lavoro e del dirigente l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.

 

L’esito della valutazione del rischio di incendio porta alla redazione del piano di emergenza in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 02.09.2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Il piano di emergenza comprenderà:

  le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio presenti presso l’attività, secondo i criteri indicati negli allegati I (“Gestione della sicurezza in esercizio”) e II (“Gestione della sicurezza in emergenza”) del D.M. 02.09.2021;

  i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze;

  gli elaborati grafici dell’attività con evidenza dei percorsi di evacuazione, dei dispositivi di protezione attiva installati, delle procedure di emergenza, delle norme di comportamento, ecc.

 

Per gli elaborati grafici, l’azienda dovrà mettere a disposizione i disegni tecnici relativi all’attività su supporto informatico in formato dwg.

 

Il servizio comprenderà inoltre la fornitura della seguente documentazione:

  modulistica per la designazione degli addetti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, all’art.18, comma 1, lettera b).

  registro dei controlli, come da norma UNI 9994-1:2013, per la sicurezza antincendio, con indicazioni in merito alla compilazione e alla registrazione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio.