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Lavori usuranti: cosa fare entro il 31 marzo?
Cosa bisogna fare?
Entro il prossimo 31 marzo 2017 deve essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (2016).
Come disposto infatti dal Decreto Legislativo n. 67/2011, come modificato dalla Legge n.214/2011, gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti (occorre compilare il modello LAV-US disponibile online su Clic-lavoro.gov.it - Ministero del Lavoro).
Si rammenta che sono tenuti all’invio della denuncia, oltre ai datori di lavoro privati, anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel lavoro a catena" e nel "lavoro notturno".
Quali sono i lavori definiti "usuranti"?
Si tratta di:
Lavori particolarmente usuranti, come:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto.
Lavori notturni.
Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”
- Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- Elettrodomestici;
- Altri strumenti e apparecchi;
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
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