Archivio News dal Gruppo Farco
Ultime notizie dal Gruppo FARCO
Emissioni in atmosfera: modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali
Sul BURL del 21 dicembre 2017, è stata pubblicata la DGR 18 dicembre 2017 - n. X/7570, che contiene la nuova definizione di modifica sostanziale riportata nel TU ambientale, in materia di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di impianti non assoggettati ad AIA.
La delibera individua così le due tipologie di modifiche:
MODIFICHE SOSTANZIALI
Sono da considerarsi sostanziali le modifiche di uno stabilimento che implicano una o più delle seguenti condizioni:
- introduzione di nuove miscele/sostanze classificata cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene che implicano un’emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabelle A1 dell’Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06 oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2);
- un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h) riferito all’intero stabilimento superiore del 10% di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in ‘Fascia 1’ ai sensi della DGR 3934/2012 o del 25% per tutti gli altri stabilimenti;
- un incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
- un incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l’attività nell’ambito di applicazione dell’art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tabella I dell’Allegato III alla Parte V;
- installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 2, lett. j.
Per le attività già soggette all’art. 275 commi 21 e 22 - (Composti Organici Volatili), sono inoltre sostanziali le seguenti modifiche:
- per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25% o al 10% per stabilimenti collocati in ‘Fascia 1’ ai sensi della dgr 3934/2012;
- per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10% per cento;
- qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.
MODIFICHE NON SOSTANZIALI
Sono da considerarsi non sostanziali le modifiche che non comportano effetti negativi e significativi sull’ambiente e pertanto, a livello generale, quelle tali per cui non si verifica rispetto alla situazione autorizzata, un aumento significativo del flusso di massa degli inquinanti potenzialmente emessi dallo stabilimento.
La DGR riporta alcune tipologie di interventi e le relative condizioni che possano essere classificate come modifiche non sostanziali:
- modifiche che interessano interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità;
- modifiche che interessano il ciclo produttivo, senza l’attivazione di nuovi punti di emissione;
- modifiche che prevedono l’attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi.
Si ritiene che per aumento non significativo del flusso di massa si possa intendere un incremento non superiore al 10% per stabilimenti collocati in Fascia 1 ai sensi della DGR 3934/2012 e non superiore al 25% per tutti gli altri stabilimenti.
Alla luce di quanto sopra descritto il Gestore dovrà pertanto:
- all’atto della comunicazione della modifica, rendere disponibili, nell’ambito della relazione tecnica, tutti gli elementi utili a classificare e a caratterizzare la modifica;
- individuare, nel caso di nuove emissioni, gli inquinanti, i valori limite, i sistemi di abbattimento ed i metodi di campionamento che il Gestore si impegna a rispettare secondo quanto previsto dalle normative regionali;
- trasmettere, laddove previsto, a valle della realizzazione degli interventi, i referti analitici necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni entro 60 giorni dall’effettuazione della modifica.
- effettuare la comunicazione di messa in esercizio nei casi di modifiche che comportano l’attivazione di nuove emissioni.
Notizia del
Formazione per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: ecco la novità!
Notizia del
Lavori usuranti: cosa fare entro il 31 marzo?
Notizia del
È stata approvata definitivamente la nuova norma ISO 45001
Notizia del
Calcolo della tariffa del servizio di fognatura e depurazione per le attività produttive autorizzate allo scarico
Notizia del
Circolazione di attrezzature non conformi
Notizia del
Rassegna stampa: Bresciaoggi del 19.01.2018
Notizia del
Assunzione obbligatoria: cosa cambia dal 1 gennaio 2018
Notizia del
Emissioni in atmosfera: modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali
Notizia del
Bando ISI Inail 2017
Notizia del
Tracciamento rifiuti: nuova proproga Sistri 2018
Notizia del
Premiazione delle società di Farco Group come aziende che promuovono la salute (WHP)
Notizia del
Farco Group premiata come Impresa Responsabile da Unioncamere e Regione Lombardia
Notizia del
Intervento del Presidente di Farco Group al "Dossier Statistico Immigrazione 2017"
Notizia del
A partire dal 1 dicembre 2017 l'ATS di Brescia ha predisposto una nuova procedura per l'invio delle Dichiarazioni di Conformità di alcuni impianti/dispositivi
Notizia del
Successo per la settima edizione di Azienda Sicura Day
Notizia del
Inail, metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
Notizia del
Ispettorato Nazionale del Lavoro: pubblicata una Circolare relativa alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori
Notizia del
Registro degli esposti: dal 12 ottobre si passa alla modalità telematica
Notizia del
Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che hanno prognosi di un giorno, oltre quello dell’infortunio, devono essere comunicati all’Inail.
Notizia del