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Notizia del 16/01/2018

Emissioni in atmosfera: modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali

Sul BURL del 21 dicembre 2017, è stata pubblicata la DGR 18 dicembre 2017 - n. X/7570, che contiene la nuova definizione di modifica sostanziale riportata nel TU ambientale, in materia di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di impianti non assoggettati ad AIA.

La delibera individua così le due tipologie di modifiche:

MODIFICHE SOSTANZIALI

Sono da considerarsi sostanziali le modifiche di uno stabilimento che implicano una o più delle seguenti condizioni:

  • introduzione di nuove miscele/sostanze classificata cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene che implicano un’emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabelle A1 dell’Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06 oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2);
  • un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h) riferito all’intero stabilimento superiore del 10% di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in ‘Fascia 1’ ai sensi della DGR 3934/2012 o del 25% per tutti gli altri stabilimenti;
  • un incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
  • un incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l’attività nell’ambito di applicazione dell’art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tabella I dell’Allegato III alla Parte V;
  • installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 2, lett. j.

Per le attività già soggette all’art. 275 commi 21 e 22 - (Composti Organici Volatili), sono inoltre sostanziali le seguenti modifiche:

  • per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25% o al 10% per stabilimenti collocati in ‘Fascia 1’ ai sensi della dgr 3934/2012;
  • per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10% per cento;
  • qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Sono da considerarsi non sostanziali le modifiche che non comportano effetti negativi e significativi sull’ambiente e pertanto, a livello generale, quelle tali per cui non si verifica rispetto alla situazione autorizzata, un aumento significativo del flusso di massa degli inquinanti potenzialmente emessi dallo stabilimento.

La DGR riporta alcune tipologie di interventi e le relative condizioni che possano essere classificate come modifiche non sostanziali:

  • modifiche che interessano interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità;
  • modifiche che interessano il ciclo produttivo, senza l’attivazione di nuovi punti di emissione;
  • modifiche che prevedono l’attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi.

Si ritiene che per aumento non significativo del flusso di massa si possa intendere un incremento non superiore al 10% per stabilimenti collocati in Fascia 1 ai sensi della DGR 3934/2012 e non superiore al 25% per tutti gli altri stabilimenti.

 

Alla luce di quanto sopra descritto il Gestore dovrà pertanto:

  • all’atto della comunicazione della modifica, rendere disponibili, nell’ambito della relazione tecnica, tutti gli elementi utili a classificare e a caratterizzare la modifica;
  • individuare, nel caso di nuove emissioni, gli inquinanti, i valori limite, i sistemi di abbattimento ed i metodi di campionamento che il Gestore si impegna a rispettare secondo quanto previsto dalle normative regionali;
  • trasmettere, laddove previsto, a valle della realizzazione degli interventi, i referti analitici necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni entro 60 giorni dall’effettuazione della modifica.
  • effettuare la comunicazione di messa in esercizio nei casi di modifiche che comportano l’attivazione di nuove emissioni.

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