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Notizia del 20/09/2016

Scadenza DIA antincendio e rinnovo attestazioni conformità

Il D.P.R. n. 151/2011 introdotto nel 2011 in abrogazione del D.M. 16/02/1982, oltre ad avere introdotto la distinzione in classi (A, B e C) tra le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ha modificato anche l’iter da seguire da parte delle aziende, sostituendo il “vecchio” rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del fuoco con la presentazione della SCIA, accompagnata dalla relativa asseverazione allegata predisposta da professionista antincendio.

Il D.P.R. ha poi uniformato a 5 anni la periodicità di rinnovo dell’autorizzazione, ora chiamata “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio”.

Successivamente a tale decreto, con la Lettera circolare n. 0013061 del 06.10.2011, il Ministero ha poi chiarito che:

  • per le attività in cui era stata già inoltrata la richiesta di CPI alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 (07.10.2011), con annessa presentazione di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività”, la presentazione di quest’ultima assolveva l’obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

In questi casi la data a cui far riferimento ai fini del rinnovo è quella dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.

  • per le attività già in possesso di CPI con scadenza successiva all’entrata in vigore del nuovo regolamento, la data a cui far riferimento ai fini del rinnovo è quella indicata nel CPI rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco.

Quindi, riassumendo:

  • un’azienda che ha presentato la richiesta di rilascio del CPI (con annessa DIA) prima del 07.10.2011, e per la quale il Comando dei Vigili del fuoco di competenza non abbia ancora svolto il sopralluogo, dovrà presentare l’attestazione di rinnovo periodico entro il 07.10.2016;

  • un’azienda che ha ottenuto un CPI con data posteriore al 07.10.2011, dovrà presentare l’attestazione di rinnovo periodico entro la data di scadenza indicata sul certificato.

La documentazione minima obbligatoria da allagare alla presentazione dell’attestazione sopra indicata è riportata all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 07.08.2012 ed è sostanzialmente rappresentata da:

  • dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato (a cura del richiedente);

  • asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante la funzionalità sia degli impianti di protezione attiva antincendi sia dei prodotti/sistemi di protezione passiva.

 



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