Ultime notizie dal Gruppo FARCO
Novità per la formazione degli RSPP
Il nuovo percorso per RSPP e ASPP
Modulo A: il modulo A continua ad avere una durata di 28 ore ma i contenuti sono stati ridisegnati. La definizione dei contenuti minimi è infatti ora più puntuale ed esclude la trattazione di rischi (destinati tutti ad una trattazione nel modulo B). È possibile frequentare Il modulo A in modalità e-learning.
Modulo B: è stata abolita la distinzione in macrosettori Ateco (da 1 a 9) ed è stato introdotto un unico Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione (SP), obbligatori solo per alcuni settori (SP1 per agricoltura - pesca della durata di 12 ore, SP 2 per cave - costruzioni della durata di 16 ore, SP3 per sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore, SP4 per chimico - petrolchimico delle durata di 16 ore).
Modulo C: anche in questo caso i contenuti trovano una migliore e puntuale definizione. La durata viene confermata in 24 ore.
Per i percorsi relativi a RSPP e ASPP sono stati inoltre definiti in modo preciso anche gli strumenti di verifica che si adattano in modo specifico al tipo di percorso. Oltre alla definizione del numero minimo di domande (30) è stato introdotto l'obbligo di domande aperte orientate alla risoluzione pratica di problematiche relative alla salute e sicurezza in azienda per il modulo B.
Formazione pregressa
Coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006 e non cambiano settore produttivo non dovranno integrare il proprio percorso per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
L’accordo riporta poi una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e delle integrazioni previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
Aggiornamento
Per i RSPP l'aggiornamento quinquennale previsto è per tutti di 40 ore mentre scende a 20 per gli ASPP.
L'aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning e, novità importante, anche mediante la partecipazione a convegni o seminari (per il 50% del monte ore).
È da ritenersi valida, ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione ai corsi per formatore e per coordinatore e viceversa.
L'aggiornamento quinquennale ha decorrenza
-
dalla data di conclusione del Modulo B comune
-
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008 (per gli esonerati dalla frequenza ai sensi del D.Lgs. stesso);
-
dalla data di conseguimento della laurea, se successiva al 15 maggio 2008.
Le ore di aggiornamento devono essere preferibilmente distribuite nel quinquennio.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Lo stesso principio si applica anche agli altri percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sancendo quindi il principio per cui chi non frequenta nei tempi previsti il numero di ore di aggiornamento non perde l'abilitazione iniziale (e quindi non deve frequentare nuovamente il corso) ma semplicemente perde temporaneamente la sua operatività, per poi recuperarla al completamento dell'aggiornamento.
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