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La squadra antincendio aziendale
Obblighi del Datore di Lavoro
A seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 10.03.98 e relativi allegati, il datore di lavoro deve (art. 18 D.Lgs.81/08):
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
[...]
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 36 (informazione ai lavoratori) e all'articolo 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti);
[...]
Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
Formazione
In base alla classe di rischio in cui l'azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:
- Corso per addetto antincendio In attività a rischio di incendio basso
- Corso per addetto antincendio In attività a rischio di incendio medio
- Corso per addetto antincendio In attività a rischio di incendio elevato
Per alcune specifiche attività indicate nel D.M. 10/03/98 è inoltre necessario sostenere specifico esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Numero Addetti
Il DM 10 marzo 1998 lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che "il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda".
Nota: i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
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