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Notizia del 24/03/2014

Formatori per la sicurezza: ecco i requisiti

 
Il 18 marzo 2014 è finalmente  entrato in vigore il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore.
Il decreto entra in vigore dopo il lungo iter che ne ha visto l’approvazione nella seduta del 18 aprile 2012 e la pubblicazione il 18 marzo 2013.
 
Più di due anni di attesa, dall’approvazione all’entrata in vigore, per un testo fondamentale che prevede una qualifica per chi vuol essere FORMATORE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
I contenuti
Il decreto prevede un prerequisito uguale per tutti i formatori: il diploma di scuola media superiore.
Oltre al prerequisito il formatore dovrà dimostrare di possedere anche uno degli ulteriori sei requisiti previsti.
La qualifica dovrà inoltre essere costantemente aggiornata con formazione specifica e con ore di docenza in aula.
Il decreto relativo alla qualifica dei formatori riguarda esclusivamente i docenti dei corsi per datori di lavoro (art. 34 del D. Lgs. 81/08), dirigenti, preposti e lavoratori (art. 37 del D. Lgs. 81/08).
 
Il lavoro istituzionale e normativo in materia di sicurezza ha visto, negli ultimi anni, una accelerazione decisa e una volontà di risolvere le situazioni critiche e le carenze normative presenti.
L’origine di questo processo è sicuramente il riconoscimento della formazione come uno degli strumenti, se non il primissimo strumento, per un reale miglioramento delle condizioni di sicurezza delle aziende.
Il fine del processo è inoltre quello di mettere un termine all’epoca degli “improvvisatori” per arrivare ad avere formatori seri, qualificati, in grado non tanto di documentare il possesso di crediti, titoli o attestati, ma di essere realmente formatori efficaci, capaci quindi di coinvolgere tutti i lavoratori nella gestione condivisa e attiva della sicurezza aziendale.

 


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