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Notizia del 15/09/2014

Decreto Efficienza Energetica

 
Per ridurre i consumi di energia primaria del 20% entro il 2020, l'UE ha emanato la direttiva 2012/27/UE. La direttiva è stata recepita con il Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 entrato in vigore il 19 luglio 2014.
 

DESTINATARI:

- GRANDI IMPRESE
- IMPRESE ENERGIVORE
- PICCOLE E MEDIE IMPRESE
 

OBBLIGHI

Le GRANDI IMPRESE e le IMPRESE ENERGIVORE sono tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni
La diagnosi deve essere condotta in conformità a quanto disposto dall'Allegato 2 del Dlgs 102/2014; consente di ottenere informazioni chiare sui potenziali risparmi energetici. I dati possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
La diagnosi energetica deve essere effettuata da:
• Auditor Energetici
• Esperti in Gestione dell'Energia - EGE
• Società di Servizi Energetici (ESCo)
 
Se l'impresa ha aderito al sistema di gestione ambientale volontario EMAS: la diagnosi energetica dovrà essere condotta dall'ISPRA. Se l'impresa è situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi deve contenere anche una valutazione della fattibilità tecnica, di convenienza e beneficio, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
 
INCENTIVI

Gli interventi sono incentivati tramite il meccanismo dei Certificati Bianchi, Conto Termico e Detrazioni fiscali.


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