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Decreto Efficienza Energetica
Per ridurre i consumi di energia primaria del 20%
entro il 2020, l'UE ha emanato la direttiva 2012/27/UE. La direttiva è stata
recepita con il Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 entrato in vigore il 19 luglio
2014.
DESTINATARI:
- GRANDI IMPRESE
- IMPRESE
ENERGIVORE
- PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
OBBLIGHI
Le GRANDI
IMPRESE e le IMPRESE ENERGIVORE sono
tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale
entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
La diagnosi deve essere condotta in conformità a
quanto disposto dall'Allegato 2 del Dlgs 102/2014; consente di ottenere
informazioni chiare sui potenziali risparmi energetici. I dati possono essere
conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
La diagnosi energetica deve essere effettuata da:
• Auditor Energetici
• Esperti in Gestione dell'Energia - EGE
• Società di Servizi Energetici (ESCo)
Se l'impresa ha aderito al sistema di gestione
ambientale volontario EMAS: la diagnosi energetica dovrà essere condotta
dall'ISPRA. Se l'impresa è situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o
di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi deve contenere anche
una valutazione della fattibilità tecnica, di convenienza e beneficio,
derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete
locale di teleriscaldamento.
INCENTIVI
Gli interventi sono incentivati
tramite il meccanismo dei Certificati Bianchi, Conto Termico e
Detrazioni fiscali.
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