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Notizia del 20/06/2017

Ambienti confinati: definizione, obblighi, formazione e precauzioni

Definizione e Normativa

Per ambiente confinato si intende, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008, un ambiente assimilabile a “pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri”.

Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono stabiliti dagli artt. 66 e 121, come indicato di seguito:

  • articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    “è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.

  • articolo 121 – Presenza di gas negli scavi

    1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

    2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

    3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

    4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

    5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Formazione (scopri il nostro calendario corsi per i "Lavori in ambienti confinati")

Il D.P.R. n. 177/2011 “ Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei  lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o  confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008” stabilisce, in merito all’aspetto formativo, quanto segue:

  • effettuazione di attività di informazione e  formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, con contenuti e modalità individuati compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

  • effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

  • prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

Principali precauzioni da adottare nell’esecuzione di lavori in recipienti o spazi confinati

A nessuno deve essere permesso di entrare in una cisterna o altro spazio confinato senza l’adatto equipaggiamento di sicurezza e fino a che tale cisterna o spazio confinato non sia stato reso sicuro per l’ingresso, mediante intercettazione, svaporamento, completa ventilazione ed analisi dei gas presenti all’interno.

L’apertura di accesso a detti luoghi (con riferimento in particolare alle cisterne) deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Le condizioni da osservare includono precauzioni speciali, quali:

  • indumenti di protezione;

  • apparecchi di respirazione idonei;

  • equipaggiamenti di sicurezza;

  • sorveglianza antincendio;

  • specifici utensili di tipo approvato, ecc.

Durante il periodo nel quale in un recipiente o in uno spazio confinato si sta svolgendo un lavoro, le persone che lo eseguono devono indossare una imbracatura con corda di salvataggio ed almeno una persona deve essere di guardia all’esterno fornita delle necessarie attrezzature di sicurezza (funi di soccorso legate al personale all’interno, autorespiratori, attrezzatura per il sollevamento).


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