Ultime notizie dal Gruppo FARCO

Notizia del 18/10/2017

Ispettorato Nazionale del Lavoro: pubblicata una Circolare relativa alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori

Il 12 ottobre 2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la lettera riportata di seguito, ha fornito ai propri Uffici territoriali indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Come è noto, infatti, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;

c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.


Notizia del 05/12/2013

Master universitario "FORMARE I FORMATORI ALLA SICUREZZA": iscrizioni prorogate al 15 gennaio 2014


Notizia del 05/12/2013

LE IENE DENUNCIANO TRUFFE NELLA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI


Notizia del 22/11/2013

Farco Group aderisce all'iniziativa "Posto Occupato"


Notizia del 30/10/2013

AZIENDA SICURA DAY 2013, grande successo di partecipazione


Notizia del 16/10/2013

Farco Group pubblica il nuovo Registro dei controlli per la sicurezza antincendio – Edizione 2013


Notizia del 11/10/2013

Pubblicato il n. 51 della rivista Azienda Sicura


Notizia del 01/10/2013

NUOVO ESTINTORE ECO-SMART: l'estintore che rispetta l'ambiente


Notizia del 27/06/2013

Nuova norma UNI 9994 sulla manutenzione degli estintori: tante le novità


Notizia del 06/05/2013

Sabato 11 Maggio: presentazione del Libro "Crescita umana e benessere organizzativo" di Paola Zini


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13