Ultime notizie dal Gruppo FARCO
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura, formazione e attribuzioni
Secondo il D. Lgs. 81/08, art. 2 (Definizioni), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
Chi è? (art. 48 D. Lgs. 81/08)
-
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
-
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
-
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale.
-
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
-
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
-
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.
-
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Formazione
Scopri il corso di formazione che Farco Group organizza per i RLS -------> https://www.farco.it/it/corsi-di-formazione/corsi-aula-RLS-MCA-54/RLS-Formazione-base-SMCA-55/Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-MCIA-1762/
Cosa fa in azienda?
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli,
Notizia del 27/02/2014
Novità - 04/04/2014 - Convegno sul tema: MODELLI DI GESTIONE e MODELLI ORGANIZZATIVI
Notizia del 20/02/2014
19 febbraio 2014: inaugurata la nuova sede - RASSEGNA STAMPA
Notizia del 17/02/2014
Conferenza stampa di presentazione della nuova sede - Mercoledì 19 febbraio 2014
Notizia del 10/02/2014
Nuova sede ... ci siamo!
Notizia del 20/12/2013
Farco srl è certificata per la manutenzione di impianti antincendio contenenti gas fluorurati
Notizia del 17/12/2013
NUOVO CATALOGO CORSI SINTEX 2014: L'OFFERTA E' SEMPRE PIU' RICCA
Notizia del 05/12/2013
Master universitario "FORMARE I FORMATORI ALLA SICUREZZA": iscrizioni prorogate al 15 gennaio 2014
Notizia del 05/12/2013
LE IENE DENUNCIANO TRUFFE NELLA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI
Notizia del 22/11/2013
Farco Group aderisce all'iniziativa "Posto Occupato"
Notizia del 30/10/2013
AZIENDA SICURA DAY 2013, grande successo di partecipazione
Notizia del 16/10/2013
Farco Group pubblica il nuovo Registro dei controlli per la sicurezza antincendio – Edizione 2013
Notizia del 11/10/2013
Pubblicato il n. 51 della rivista Azienda Sicura
Notizia del 01/10/2013
NUOVO ESTINTORE ECO-SMART: l'estintore che rispetta l'ambiente
Notizia del 27/06/2013
Nuova norma UNI 9994 sulla manutenzione degli estintori: tante le novità
Notizia del 06/05/2013
Sabato 11 Maggio: presentazione del Libro "Crescita umana e benessere organizzativo" di Paola Zini
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13