Archivio News dal Gruppo Farco
Ultime notizie dal Gruppo FARCO
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura, formazione e attribuzioni
Secondo il D. Lgs. 81/08, art. 2 (Definizioni), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
Chi è? (art. 48 D. Lgs. 81/08)
-
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
-
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
-
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale.
-
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
-
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
-
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.
-
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Formazione
Scopri il corso di formazione che Farco Group organizza per i RLS -------> https://www.farco.it/it/corsi-di-formazione/corsi-aula-RLS-MCA-54/RLS-Formazione-base-SMCA-55/Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-MCIA-1762/
Cosa fa in azienda?
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli,
Notizia del
Ambienti confinati: definizione, obblighi, formazione e precauzioni
Notizia del
RSPP: scopriamo nel dettaglio questa figura
Notizia del
Inquinamento INDOOR: quali sono gli inquinanti e che soluzioni si possono adottare
Notizia del
Campi Elettromagnetici (CEM): le sorgenti, le principali novità del Decreto e la valutazione del rischio
Notizia del
Roberto Zini è il nuovo Vicepresidente di AIB con delega al Lavoro, alle Relazioni Industriali e al Welfare
Notizia del
"Filo di lana: storie di impresa, di lavoro, di vita" di Roberto Zini
Notizia del
Le novità del Decreto Milleproroghe
Notizia del
"In Sicurezza" - Teatro Forum il 3 marzo 2017 presso il Teatro Santa Giulia
Notizia del
Pubblicato il bando ISI - INAIL 2016
Notizia del
Pubblicato il catalogo corsi del Centro di formazione Sintex per il 2017
Notizia del
Master universitario in tema di sostenibilità
Notizia del
Successo per la sesta edizione di Azienda Sicura Day
Notizia del
Il progetto STEAM UP e il risparmio energetico nella generazione di vapore
Notizia del
Novità per la formazione degli RSPP
Notizia del
231: responsabilità per omessa sicurezza nella gestione dei rifiuti
Notizia del
Azienda Sicura Day 2016
Notizia del
Elettrosmog, in vigore dal 2 settembre nuove norme a tutela lavoratori
Notizia del
Scadenza DIA antincendio e rinnovo attestazioni conformità
Notizia del
Bando per l'efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese
Notizia del