Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08

Il servizio risulta strutturato nel seguente modo:
 
  1. Check Up riguardante la sicurezza del lavoro e l’antincendio: sopralluogo per un indagine conoscitiva dell’azienda ed individuazione delle situazioni e dei fattori di rischio.
  2. Check Up riguardante l’igiene del lavoro: individuazione delle misure volte alla eliminazione o massima riduzione dei rischi di esposizione.
  3. Adempimenti relativi a norme previste dal 81/08: consulenza per l’istituzione delle figure previste dalla normativa all’interno dell’azienda (RSPP, RLS)
  4. Assistenza nei riguardi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, relativa all’applicazione del D.Lgs.81/08.
  5. Stesura del Documento di valutazione dei rischi.

Le fasi da 1 a 4 sono prodromiche all'elaborazione, per conto del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 (sulla base delle individuazioni di merito effettuate, ai sensi dell'art.29, dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali) del Documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente:
  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.