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Notizia del 13/03/2017

Le novità del Decreto Milleproroghe

Il giorno 28 febbraio 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, di conversione del Decreto Milleproroghe (n. 244/2016).

Le novità in materia di sicurezza inserite nel testo sono:

  • Infortuni sul lavoro: slitta dal 2 aprile al 12 ottobre 2017 la decorrenza dell’obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

 

  • Collocamento mirato aziende 15 – 35 dipendenti: la norma che stabilisce che l’obbligo di avere alle dipendenze un lavoratore disabile scatti solo in caso di nuove assunzioni continua a trovare applicazione anche nell’anno 2017. L’effetto dell’abrogazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999 è, infatti, differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018.

 

  • Adeguamento antincendio di scuole e asili nido: nel Testo del convertito DL Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) viene innanzitutto confermata la proroga (articolo 4, comma 2 ) per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola: se alla data di entrata in vigore del decreto non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, il termine viene prorogato al 31 dicembre 2017 (nel precedente DL Milleproroghe la proroga era al 31 dicembre 2016).
    In sede di conversione, però è stato aggiunto il comma 2 bis all'art.4 del DL Milleproroghe 2016, in base al quale viene fissato il medesimo termine (31 dicembre 2017) di adeguamento antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.

 

  • Strutture ricettive
    Nel Testo convertito del DL Milleproroghe 2016 compare anche la proroga per le strutture ricettive (non contemplate nel testo originario del DL).
    All'art.5 del DL n.244/2016 è stato aggiunto il comma 11-quinquies (sui rifugi alpini) e 11-sexies per (sulle strutture ricettive).
    Con il comma 11 sexties si fissa al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e  successive modificazioni.


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