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Notizia del 03/08/2017

La figura del preposto

Definizione

Secondo il D. Lgs. 81/08, art. 2 (Definizioni), il Preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Non spetta dunque al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.

Obblighi del Preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione.

Formazione

Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche per i preposti. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutte le figure aziendali, a cominciare da quelle di vertice, nelle politiche di prevenzione al fine di ridurre i costi aziendali della non sicurezza. 

In quest'ottica, il corso si pone l'obiettivo di illustrare la normativa sull'igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e riordina tutta la normativa in materia, evidenziando i compiti e le responsabilità del preposto all'interno del sistema di gestione della sicurezza che il decreto delinea. 

Il corso ha la durata di 8 ore.

Per visitare il calendario dei corsi di formazione base per Preposti ----------->  https://www.farco.it/it/corsi-di-formazione/corsi-aula-PREPOSTI-MCA-45/Preposti-Formazione-base-SMCA-46/

Farco Group offre inoltre una serie di corsi/incontri formativi per l'aggiornamento obbligatorio del preposto (6 ore nel quinquennio).

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