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Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che hanno prognosi di un giorno, oltre quello dell’infortunio, devono essere comunicati all’Inail.
L’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro anche se di un solo giorno (D. Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. r) è una novità che era stata introdotta con il decreto n. 183/2016 con il quale è stato istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro)
L’avvio del SINP, previsto per il 12 aprile 2017, è stato prorogato con il DL Milleproroghe, il quale ha fissato al 12 ottobre 2017 l’avvio del nuovo servizio volto ad implementare le misure di sicurezza sul lavoro.
Tale obbligo consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65.
Quindi mentre in precedenza l’obbligo della comunicazione per infortunio valeva solo per una prognosi superiore ai tre giorni, dal 12 ottobre invece i giorni sono stati anticipati ad uno più il giorno dell’infortunio.
La finalità dell’obbligo è solo statistica e informativa. A livello assicurativo non cambia nulla né tanto meno viene modificata la copertura dell’assicurazione Inail, la quale parte comunque dai tre giorni di prognosi.
Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:
- trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
- trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
In caso di mancata comunicazione anche se di solo un giorno al datore di lavoro potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da assicurazione Inail.Contestualmente all’entrata in vigore del decreto ministeriale di costituzione del SINP ricordiamo che è stata abrogata la tenuta obbligatoria del registro infortuni, in realtà ciò è già avvenuto, dal 23 dicembre 2015, ad opera dell’art. 23 D. Lgs. n. 151/2015.
Nel frattempo l'INAIL ha attivato un nuovo applicativo denominato "Cruscotto infortuni", mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell'Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Questo applicativo è accessibile anche ai datori di lavori, agli eventuali soggetti delegati e agli intermediari del datore di lavoro, per la dovuta consultazione, ai fini, se non altro, del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione annuale di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
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